(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 5 giugno 2017) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di migliorare la qualita' della vita e della salute della collettivita', la tutela dell'ambiente nonche' la salvaguardia del territorio e del paesaggio, nell'ambito delle politiche per la mobilita' sostenibile, promuove la ciclabilita' urbana ed extraurbana, anche alimentata da energie rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie regionali, di seguito denominata RCR, integrata con le infrastrutture ed i servizi per la mobilita', in sicurezza ed in continuita' sull'intero territorio regionale per l'attuazione del Sistema regionale della ciclabilita' volto ad incrementare gli spostamenti a basso impatto ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione della Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione. 2. Per "ciclabilita'" si intende il tipo di mobilita' che si serve come mezzo di trasporto dei velocipedi cosi' come definiti dall'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 3. Le finalita' di cui al comma 1 costituiscono riferimento per la programmazione tecnica dei diversi settori regionali interessati: sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilita', ambientale, rurale, sociale, turistico e ricreativo-sportivo, che operano nel rispetto della disciplina delle proprie normative di riferimento e tenuto conto dei diversi livelli di programmazione locale. A tali finalita' concorrono altresi' gli enti locali e le altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze. 4. La Giunta regionale puo' definire criteri e modalita' per valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari tematiche evidenziate dal Tavolo per la ciclabilita' di cui all'art. 11, i diversi settori regionali interessati alla realizzazione del Sistema regionale della ciclabilita' prevedendo anche una programmazione coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6 per una piu' efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.