(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
              Emilia-Romagna n. 154 del 5 giugno 2017) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, al fine  di  migliorare  la  qualita'
della  vita  e  della   salute   della   collettivita',   la   tutela
dell'ambiente nonche' la salvaguardia del territorio e del paesaggio,
nell'ambito delle politiche per la mobilita' sostenibile, promuove la
ciclabilita' urbana  ed  extraurbana,  anche  alimentata  da  energie
rinnovabili e la realizzazione di una Rete delle ciclovie  regionali,
di seguito denominata RCR,  integrata  con  le  infrastrutture  ed  i
servizi per la mobilita', in sicurezza ed in continuita'  sull'intero
territorio regionale per l'attuazione  del  Sistema  regionale  della
ciclabilita' volto ad incrementare gli spostamenti  a  basso  impatto
ambientale e a ridurre nel contempo il tasso di motorizzazione  della
Regione con particolare riferimento ai veicoli a combustione. 
  2. Per "ciclabilita'" si intende il tipo di mobilita' che si  serve
come mezzo di trasporto dei velocipedi cosi' come definiti  dall'art.
50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada). 
  3. Le finalita' di cui al comma 1 costituiscono riferimento per  la
programmazione tecnica dei  diversi  settori  regionali  interessati:
sanitario e prevenzione, territoriale, trasportistico e di mobilita',
ambientale, rurale, sociale,  turistico  e  ricreativo-sportivo,  che
operano nel rispetto della  disciplina  delle  proprie  normative  di
riferimento e tenuto conto  dei  diversi  livelli  di  programmazione
locale. A tali finalita' concorrono altresi' gli  enti  locali  e  le
altre istituzioni nell'ambito delle rispettive competenze. 
  4. La Giunta  regionale  puo'  definire  criteri  e  modalita'  per
valorizzare ed orientare, in considerazione di particolari  tematiche
evidenziate dal Tavolo per la ciclabilita'  di  cui  all'art.  11,  i
diversi settori regionali interessati alla realizzazione del  Sistema
regionale della  ciclabilita'  prevedendo  anche  una  programmazione
coordinata degli interventi e delle azioni di cui all'art. 6 per  una
piu' efficace sinergia dei diversi strumenti settoriali.